Le nuove riforme sul lavoro: guida all'assunzione a tempo determinato ed all'apprendistato

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    Grafico e cucciolo di Rapty

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    L'assunzione a tempo determinato
    I contatti a termine non possono superare i 3 anni e tra uno e l'altro devono passare almeno 60 giorni. Sono i nuovi limiti della riforma per evitare gli abusi.

    Sono molte le ragioni per cui un'azienda ha l'esigenza di assumere personale a termine. La riforma Fornero lascia alle aziende le mani un po' più libere nel "giustificare" un contratto a tempo determinato ma in compenso detta regole più stringenti contro gli abusi.

    Il contratto a termine può essere stipulato se ci sono ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche riferibili alla gestione aziendale corrente (ad esempio, picchi temporanei dovuti a circostanze eccezionali o ad attività stagionali, ma anche alla sostituzione di lavoratori assenti per malattia o ferie). La riforma consente al datore di lavoro di non specificare le ragioni (il cosiddetto"causalone") per contratti fino a 1 anno di durata (prima il limite era di 6 mesi).

    Sul contratto (scritto) deve risultare il termine finale. Il contratto può essere stipulato verbalmente se la durata non supera 12 giorni.

    In ogni caso l'assunzione a termine è vietata:

    • per sostituire lavoratori in sciopero;
    • per le aziende che hanno effettuato licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l'assunzione (salvo alcuni casi particolari indicati dalla legge) o applicano la cassa integrazione;
    • per le aziende che non sono in regola con le norme sulla sicurezza del lavoro.

    I nuovi limiti

    La riforma del lavoro ha posto alcune limitazioni in più:

    • la durata massima complessiva (anche con più contratti a termine) non può superare i 36 mesi, oltre i quali il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato. Nel calcolo si tiene conto anche dei periodi svolti in contratto di somministrazione e con mansioni equivalenti;

    • le pause obbligatorie fra un contratto e l'altro sono di:
    - 60 giorni se il contratto dura meno di 6 mesi (prima erano 10 giorni):
    - 90 giorni se il contratto dura più di 6 mesi (prima erano 20).
    Per i lavori stagionali o in situazioni particolari (start-up, lancio di nuovi prodotti, cambiamenti tecnologici ecc.) i contratti collettivi potranno prevedere una riduzione rispettivamente a 20 e 30 giorni;

    • la proroga del contratto, prima di essere convertito in tempo indeterminato, può essere di:
    - 30 giorni se il contratto dura meno di 6 mesi (prima erano 20);
    - 50 giorni se il contratto dura più di 6 mesi (prima erano 30).

    Inoltre sui contratti a termine aumentano gli oneri contributivi: costeranno all'azienda l'1,4% in più per finanziare l'Aspi, l’Assicurazione sociale per l’impiego che sostituisce l’assegno di disoccupazione ed entro il 2017 anche quello di mobilità. (A.D.M.)


    apprendistato46
    L'apprendistato, il contratto per i giovani
    E' (o dovrebbe essere) la "porta di ingresso principale" al mondo del lavoro per i giovani (nella prospettiva di un'assunzione a tempo indeterminato). La riforma del lavoro Fornero definisce così il contratto di apprendistato e ne allarga le possibilità di utilizzo, con vantaggi sia per l'azienda che il lavoratore.

    L'apprendistato è un rapporto di lavoro che mira a soddisfare due esigenze: l'inserimento lavorativo e il diritto-dovere di istruzione dei giovani. Il datore di lavoro è tenuto quindi a impartire l'addestramento necessario per far raggiungere al lavoratore una capacità tecnica e quindi una qualifica professionale.

    Tre tipi di apprendistato

    Il Testo unico sull'apprendistato (Dlgs 167/2011), che ne detta la disciplina, lo definisce un contratto di lavoro a tempo indeterminato e ne individua 3 tipologie:

    • l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionali, che può essere stipulato:
    - con soggetti dai 15 ai 25 anni di età;
    - per la durata massima di 3 anni (4 nel caso di diploma quadriennale regionale);

    • l'apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere), da stipulare:
    - con soggetti dai 18 ai 29 anni (se già in possesso di qualifica professionale l'età minima scende a 17 anni);
    - per la durata stabilita dai contratti collettivi e comunque non superiore a 3 anni (5 per gli artigiani);

    • l'apprendistato di alta formazione e ricerca, da stipulare:
    - sempre per soggetti tra i 18 e i 29 anni;
    - di durata da stabilire tramite accordo tra le regioni, le parti sociali e le università o altre istituzioni scolastiche.

    Le regole generali

    La legge fissa i requisiti generali del contratto di apprendistato, che deve avere forma scritta:

    • indicazione del piano formativo individuale con presenza di un tutore o referente aziendale;
    • divieto di retribuzione a cottimo;
    • possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli contrattuali inferiori o in alternativa di stabilire la retribuzione in misura percentuale in base all’anzianità di servizio;
    • riconoscimento della qualifica professionale e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi;
    • prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia o infortunio superiore a 30 giorni secondo quanto previsto dai contratti collettivi
    • possibilità di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione;
    • tutte le garanzie previdenziali e assicurative (malattia, infortuni, maternità) dei normali contratti di lavoro.

    Le novità

    La riforma Fornero introduce alcune novità nella disciplina dell'apprendistato:

    • rapporto tra apprendisti e lavoratori stabili: dal 2013 diventa di 3 a 2, aumentando rispetto all'attuale 1 a 1 (ma solo per le aziende con più di 10 dipendenti);
    • assunzione di nuovi apprendisti: è possibile solo se viene confermato almeno il 50% degli apprendisti già in servizio (ma sempre nelle aziende con più di 10 dipendenti). Nei primi tre anni di applicazione delle legge la soglia scende al 30%;
    - durata minima: per garantire una reale formazione del giovane, il periodo di apprendistato non può durare meno di 6 mesi (salvo che per le attività stagionali).

    Gli apprendisti assunti in violazione di questi limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

    Sono stati inoltre eliminati i vincoli all'utilizzo degli apprendisti nei casi lavoro in somministrazione. Questa forma di accesso al lavoro potrà essere utilizzata anche per chi è assunto in staff leasing. (A.D.M.)



    Fonte:virgilio.it
     
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