Grafico e cucciolo di Rapty
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L'assunzione a tempo determinato
I contatti a termine non possono superare i 3 anni e tra uno e l'altro devono passare almeno 60 giorni. Sono i nuovi limiti della riforma per evitare gli abusi.
Sono molte le ragioni per cui un'azienda ha l'esigenza di assumere personale a termine. La riforma Fornero lascia alle aziende le mani un po' più libere nel "giustificare" un contratto a tempo determinato ma in compenso detta regole più stringenti contro gli abusi.
Il contratto a termine può essere stipulato se ci sono ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche riferibili alla gestione aziendale corrente (ad esempio, picchi temporanei dovuti a circostanze eccezionali o ad attività stagionali, ma anche alla sostituzione di lavoratori assenti per malattia o ferie). La riforma consente al datore di lavoro di non specificare le ragioni (il cosiddetto"causalone") per contratti fino a 1 anno di durata (prima il limite era di 6 mesi).
Sul contratto (scritto) deve risultare il termine finale. Il contratto può essere stipulato verbalmente se la durata non supera 12 giorni.
In ogni caso l'assunzione a termine è vietata:
• per sostituire lavoratori in sciopero; • per le aziende che hanno effettuato licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l'assunzione (salvo alcuni casi particolari indicati dalla legge) o applicano la cassa integrazione; • per le aziende che non sono in regola con le norme sulla sicurezza del lavoro.
I nuovi limiti
La riforma del lavoro ha posto alcune limitazioni in più:
• la durata massima complessiva (anche con più contratti a termine) non può superare i 36 mesi, oltre i quali il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato. Nel calcolo si tiene conto anche dei periodi svolti in contratto di somministrazione e con mansioni equivalenti;
• le pause obbligatorie fra un contratto e l'altro sono di: - 60 giorni se il contratto dura meno di 6 mesi (prima erano 10 giorni): - 90 giorni se il contratto dura più di 6 mesi (prima erano 20). Per i lavori stagionali o in situazioni particolari (start-up, lancio di nuovi prodotti, cambiamenti tecnologici ecc.) i contratti collettivi potranno prevedere una riduzione rispettivamente a 20 e 30 giorni;
• la proroga del contratto, prima di essere convertito in tempo indeterminato, può essere di: - 30 giorni se il contratto dura meno di 6 mesi (prima erano 20); - 50 giorni se il contratto dura più di 6 mesi (prima erano 30).
Inoltre sui contratti a termine aumentano gli oneri contributivi: costeranno all'azienda l'1,4% in più per finanziare l'Aspi, l’Assicurazione sociale per l’impiego che sostituisce l’assegno di disoccupazione ed entro il 2017 anche quello di mobilità. (A.D.M.)
L'apprendistato, il contratto per i giovani
E' (o dovrebbe essere) la "porta di ingresso principale" al mondo del lavoro per i giovani (nella prospettiva di un'assunzione a tempo indeterminato). La riforma del lavoro Fornero definisce così il contratto di apprendistato e ne allarga le possibilità di utilizzo, con vantaggi sia per l'azienda che il lavoratore.
L'apprendistato è un rapporto di lavoro che mira a soddisfare due esigenze: l'inserimento lavorativo e il diritto-dovere di istruzione dei giovani. Il datore di lavoro è tenuto quindi a impartire l'addestramento necessario per far raggiungere al lavoratore una capacità tecnica e quindi una qualifica professionale.
Tre tipi di apprendistato
Il Testo unico sull'apprendistato (Dlgs 167/2011), che ne detta la disciplina, lo definisce un contratto di lavoro a tempo indeterminato e ne individua 3 tipologie:
• l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionali, che può essere stipulato: - con soggetti dai 15 ai 25 anni di età; - per la durata massima di 3 anni (4 nel caso di diploma quadriennale regionale);
• l'apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere), da stipulare: - con soggetti dai 18 ai 29 anni (se già in possesso di qualifica professionale l'età minima scende a 17 anni); - per la durata stabilita dai contratti collettivi e comunque non superiore a 3 anni (5 per gli artigiani);
• l'apprendistato di alta formazione e ricerca, da stipulare: - sempre per soggetti tra i 18 e i 29 anni; - di durata da stabilire tramite accordo tra le regioni, le parti sociali e le università o altre istituzioni scolastiche.
Le regole generali
La legge fissa i requisiti generali del contratto di apprendistato, che deve avere forma scritta:
• indicazione del piano formativo individuale con presenza di un tutore o referente aziendale; • divieto di retribuzione a cottimo; • possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli contrattuali inferiori o in alternativa di stabilire la retribuzione in misura percentuale in base all’anzianità di servizio; • riconoscimento della qualifica professionale e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi; • prolungamento del periodo di apprendistato in caso di malattia o infortunio superiore a 30 giorni secondo quanto previsto dai contratti collettivi • possibilità di recedere dal contratto al termine del periodo di formazione; • tutte le garanzie previdenziali e assicurative (malattia, infortuni, maternità) dei normali contratti di lavoro.
Le novità
La riforma Fornero introduce alcune novità nella disciplina dell'apprendistato:
• rapporto tra apprendisti e lavoratori stabili: dal 2013 diventa di 3 a 2, aumentando rispetto all'attuale 1 a 1 (ma solo per le aziende con più di 10 dipendenti); • assunzione di nuovi apprendisti: è possibile solo se viene confermato almeno il 50% degli apprendisti già in servizio (ma sempre nelle aziende con più di 10 dipendenti). Nei primi tre anni di applicazione delle legge la soglia scende al 30%; - durata minima: per garantire una reale formazione del giovane, il periodo di apprendistato non può durare meno di 6 mesi (salvo che per le attività stagionali).
Gli apprendisti assunti in violazione di questi limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Sono stati inoltre eliminati i vincoli all'utilizzo degli apprendisti nei casi lavoro in somministrazione. Questa forma di accesso al lavoro potrà essere utilizzata anche per chi è assunto in staff leasing. (A.D.M.)
Fonte:virgilio.it
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